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LE INTEGRAZIONI AL CODICE DEI BENI CULTURALI
Testo del comunicato
BENI CULTURALI
Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), così come previsto dall’art. 10, comma 4, della legge-delega 6 luglio 2002, n. 137.
Si tratta, in particolare, di aggiustamenti suggeriti dall’esperienza dei primi diciotto mesi di applicazione del Codice. Si è proceduto, da un lato, alla riformulazione di alcune norme per rendere più intelligibile la volontà del legislatore e quindi favorirne l’attuazione; dall’altro, sono state eliminate dal testo le disposizioni nel frattempo abrogate, integrandolo con le norme sopravvenute.
Sotto quest’ultimo aspetto, certamente il più rilevante, rientrano le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 10, 12, 29, 115 e 182.
In particolare, all’art. 10, sono state conciliate due esigenze: da una parte quella di conferire alle monete di interesse numismatico una maggiore visibilità nell’ambito degli oggetti da collezione meritevoli di tutela; dall’altra, quella di evitare una diminuzione della tutela rispetto al mercato numismatico, (in particolare in riferimento alla recente norma di cui all’art. 2-decies del d.l. 26 aprile 2005, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109).
L’intervento sull’art. 12 a sua volta conforma il testo ai principi generali dell’ordinamento in tema di procedure amministrative (in particolare all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/90 di recente novellato) ribadendo l’inapplicabilità ai beni culturali e paesaggistici del meccanismo del silenzio-assenso; viene inoltre formalizzato il venir meno della fase “emergenziale”, di natura transitoria che pur non avendo dato luogo a effetti pratici, aveva ingenerato equivoci nella pubblica opinione (cfr. le disposizioni dell’art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269-convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 226 in materia di verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici interessati dalle procedure di dismissione).
In materia di percorsi didattici per la formazione dei restauratori e di insegnamento del restauro, sono stati apportati significativi ritocchi al testo dell’art. 29, concordati con il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca ed è stato previsto l’avvio, in via sperimentale, di un corso di laurea a Venaria Reale.
Le modifiche apportate all’art. 115 fanno chiarezza per quanto riguarda il ricorso a strumenti di tipo privatistico per la valorizzazione dei beni culturali qualora non sia praticabile attraverso le strutture pubbliche. Tra l’altro, viene disciplinata la partecipazione del Ministero ai soggetti giuridici da costituire al riguardo, consentendo di assumere tutte le forme consentite dall’ordinamento; con apposito contratto di servizio, sarà possibile stabilire le modalità di esercizio dei poteri riconosciuti al Ministero, così da garantire sia la rispondenza delle attività di valorizzazione alle previsioni progettuali, sia la loro conformità alle esigenze di tutela.
Infine, all’art. 182, sono stati precisati meglio taluni aspetti della disciplina transitoria per il conseguimento della qualifica di restauratore, in attesa della entrata a regime della disciplina dettata dall’art. 29.
PAESAGGIO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato inoltre in prima lettura la revisione della Parte Terza del Codice, riguardante il paesaggio.
Il testo contiene significative novità volte ad accelerare il superamento della fase transitoria prevista dal Codice e ad aumentare la efficacia concreta della tutela. Viene incentivata l’opzione dell’elaborazione congiunta tra regioni e Stato dei piani paesaggistici, fino ad ora rimasta inattuata, prevedendo che in caso di elaborazione unilaterale da parte della regione la soprintendenza possa esprimere un parere vincolante sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; la disciplina di quest’ultima, che mantiene in generale il divieto di sanatoria, viene raccordata con la disciplina delle sanzioni amministrative, che era rimasta quella della legge sulle bellezze naturali del 1939 e che viene adeguata, recependo la possibilità di sanatoria limitata agli abusi c.d. minori già introdotta dalla legge 308/2004 sul condono paesaggistico; inoltre vengono posti limiti temporali per la conclusione dei procedimenti vincolistici, a salvaguardia della posizione dei proprietari interessati.
L’obiettivo è quello di fare delle previsioni di tutela e valorizzazione del paesaggio uno strumento di indirizzo delle trasformazioni del territorio, aumentando la trasparenza, la comprensibilità e la condivisione sociale dei vincoli e dando certezza alla repressione degli abusi sostanziali.
Il testo verrà ora sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Commissioni parlamentari