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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-12160 del dep. Mino Taricco. Applicazione di norme sul diritto d’autore.
Testo del comunicato
Nell’atto ispettivo n. 4-12160, l’Onorevole interrogante, con riferimento a difficoltà applicative e interpretative di disposizioni riguardanti casi nei quali non è dovuto il pagamento del diritto d’autore (iniziative di associazioni di volontariato e onlus, esecuzioni di repertori di “pubblico dominio”, concorsi e saggi musicali promossi da enti pubblici), chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in essere per chiarire detti dubbi; se non si ritenga opportuno emanare una circolare per chiarire che “le esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazioni di valore artistico e culturale, oltreché le attività svolte e organizzate da associazioni, comitati, fondazioni e dagli altri enti di carattere privato, nonché da enti pubblici, con finalità di promozione culturale della musica e senza scopo di lucro sono comunque escluse dall’obbligo dei diritti SIAE e che comumque lo sono con certezza le opere musicali di autori scomparsi da oltre 70 anni”; e se, infine, non si ritenga di “assumere iniziative per chiarire che il concorso musicale è una unitaria iniziativa, comprensiva di tutte le parti, compresi i saggi dei concorrenti, e che quindi non è possibile che siano imposti tanti permessi e tante imposte correlate, quante sono le parti del concorso”. La legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito LDA), come recita il suo titolo, disciplina la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Tale corpus normativo, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non è affatto “datato” poiché ha accolto, nel tempo, le novelle disposte dal legislatore allo scopo di rendere compatibile il quadro normativo interno con quello europeo e internazionale, anche al fine di rispondere adeguatamente all’evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti da parte degli utenti. In tale ambito, nel rispetto dei principi di funzionamento dell’Unione europea e delle più recenti pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la SIAE svolge in esclusiva l’attività di intermediazione per i diritti d’autore, in tutti i settori artistici, garantendo agli aventi diritto l’adeguata remunerazione del lavoro creativo. L’attività esercitata dalla Società implica la predisposizione e l’implementazione delle procedure idonee all’identificazione delle opere utilizzate, proprio al fine di stabilire se per esse sia dovuto il compenso previsto o, al contrario, siano liberamente utilizzabili poiché in pubblico dominio, ovvero non in tutela presso la SIAE. La compilazione del programma musicale è prevista dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, Regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, quale obbligo per coloro che dirigono “l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale” (art. 51). L’espressione “anche”, contenuta nella norma evoca obbligo generale che riguarda ogni tipologia di opera musicale, senza alcuna distinzione tra opere in tutela e opere in pubblico dominio peraltro soggette, fino alla sua abolizione, al pagamento del diritto demaniale. Nell’ambito della disciplina del diritto demaniale infatti il legislatore aveva introdotto, in chiave sistematica e in via generale ed astratta, uno strumento operativo che consentisse all’Ente deputato alla gestione delle opere, l’efficace controllo dell’esecuzione di “opere musicali di qualsiasi natura”, prescindendo da ogni genere di qualificazione. Come evidenziato dall’On. rogante, successivamente gli artt. 175 e 176 della LDA, disciplinanti il diritto demaniale, sono stati abrogati dall’art. 6 della Legge 28 febbraio 1997, n. 30, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997. Tale caducazione, pur avendo certamente travolto le disposizioni applicative direttamente connesse alla norma primaria, non sembra aver intaccato la disciplina dell’art. 51 del citato regio decreto, non contrastante con la norma espressamente abrogata. Dunque, vero è che le disposizioni sul diritto demaniale sono state abrogate, ma certamente non lo sono quelle concernenti il pubblico dominio, la cui presenza nel nostro ordinamento rivela, anche oggi, la necessità di disporre di strumenti utili alla verifica della ricorrenza o meno di tale fattispecie, nelle differenti occasioni di spettacolo. A riprova della vigenza ed operatività della norma sul programma musicale, negli ultimi anni vi sono state pronunce giurisprudenziali, anche con riferimento al tema della falsa compilazione. Una per tutte: con sentenza n. 16181/2013 la Corte di Cassazione sez. III penale, ha richiamato l’art. 51 sopra citato quale norma “che impone l’obbligo (…) di compilare il programma musicale” aggiungendo che “(…) l’inosservanza di tale obbligo è autonomamente sanzionata dall’art. 64 dello stesso Regolamento ed integra fattispecie contravvenzionale diversa dal delitto di cui all’art. 171, 1° comma, lett. b) della l. 633/1941”. E’ in effetti possibile, in concreto, che si delineino le seguenti situazioni: l’utente intende eseguire solo opere musicali in tutela presso la SIAE: in tal caso occorre il programma musicale, peraltro oggetto di specifica condizione contrattuale nell’ambito delle licenze rilasciate dagli uffici SIAE; l’utente intende eseguire opere musicali in tutela SIAE, ma anche altre in pubblico dominio e/o non in tutela SIAE: in tali casi il programma musicale soccorre per distinguere altresì l’esecuzione delle opere in pubblico dominio, per le quali nulla è dovuto, da quelle in tutela, nonché al fine di consentire le verifiche sulle eventuali modifiche alle originarie programmazioni; l’utente intende eseguire solo opere in pubblico dominio o non in tutela presso la SIAE: in questo caso è possibile produrre agli uffici incaricati una autocertificazione in tal senso, ovvero anche compilare lo stesso programma musicale, fruendo della consulenza degli uffici SIAE per qualificare con esattezza il regime giuridico delle opere, nel caso di particolari fattispecie, come l’elaborazione di un’opera in pubblico dominio, sottoposta ad uno specifico regime di tutela: anche in questo caso la SIAE può effettuare dei controlli al fine di rilevare eventuali modifiche delle originarie programmazioni. Ne consegue che non vi è affatto un collegamento automatico, come invece ipotizzato dall’Onorevole interrogante, tra la compilazione del programma musicale e il pagamento dei diritti. Con riguardo al trattamento del concorso musicale e alle altre tematiche volte a escludere dal pagamento dei diritti d’autore l’utilizzo di musica nell’ambito di attività formative, concorsi musicali, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazioni di valore artistico e culturale, fermo il principio, che permea la nostra carta costituzionale e la normativa di matrice europea, della tutela del lavoro e del diritto alla remunerazione del lavoro intellettuale, quale è quello artistico, risulta che la SIAE abbia da tempo concluso accordi con istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM). Tali intese sono volte a strutturare un sistema di benefici in considerazione dell’elevato livello culturale, didattico e formativo dell’attività di esecuzione delle opere dell’ingegno nell’ambito di dette istituzioni. Tra gli elementi di negoziazione e di intesa tra le parti rivestono importante peso e significato i temi dell’unitarietà dei concorsi musicali e della cosiddetta scomponibilità degli stessi, con riguardo alle procedure di autorizzazione e di pagamento dei relativi diritti.
Documentazione:
Taricco 28 giugno 2016
(documento in formato pdf, peso 169 Kb, data ultimo aggiornamento: 20 luglio 2016 )