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Risposta scritta all'Interrogazione n. 4-10413 della dep. Chiara Gagnarli. Utilizzo degli animali nei circhi.
Testo del comunicato
Nell’atto di sindacato ispettivo n. 4-10413, l’Onorevole interrogante, fatto riferimento all’ordine del giorno n. 9/01014/345, approvato dal Senato il 24 settembre 2013, con parere favorevole del Governo, nel quale si impegna lo stesso a “prevedere nei prossimi provvedimenti una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n, 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell’esercizio finanziario 2018”, chiede di conoscere a che punto sia l’adempimento del Governo; se si ritenga di poter effettivamente azzerare entro il 2018 il finanziamento pubblico ai circhi con animali; se non si intenda assumere iniziative normative volte a vietare l’utilizzo degli animali nei circhi. L’attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui interviene il Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) che rappresenta, attualmente, l’unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a queste attività. Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), nella quale si afferma che “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore“ (articolo 1). Per attuare le predette finalità, la legge ha previsto l’istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni da adottarsi con un decreto a firma del direttore generale dello Spettacolo e del direttore generale della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. L’elenco include, tra le attrazioni previste, i circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: “Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista” (sezione IV). Stante la legislazione vigente, l’Amministrazione non può, pertanto, escludere dai contributi le imprese circensi che impiegano animali. Con il decreto ministeriale 1 luglio 2014 recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è stato modificato profondamente il sistema di calcolo e di valutazione dei contributi pubblici statali, basandolo sui criteri indicati nell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), ovvero: l'importanza culturale della produzione svolta, i livelli quantitativi, gli indici di affluenza del pubblico, la regolarità gestionale degli organismi. Nell’ambito circense tale provvedimento ha tenuto conto anche delle indicazioni dell’ordine del giorno 9/1014/35, approvato dal Senato nella seduta del 24 settembre 2013, il quale – come richiamato dall’Interrogante - raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, ha impegnato il Governo a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS a esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell’esercizio finanziario 2018. Questa Amministrazione, nel rideterminare i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, ha introdotto graduali incentivi in favore di esercenti di attività circensi e di spettacoli viaggianti senza animali, nonché di esercenti di circo contemporaneo. Il citato decreto, infatti, ha inserito, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell’offerta anche la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, tra i fenomeni da osservare quali indicatori della qualità artistica ( si vedano le Tabelle 26 e 27 contenute nell’Allegato B – Qualità artistica, del decreto). Seppure, quindi, la scelta di non esercitare più attività con animali rimanga ancora discrezionale, essa è incentivata come indicatore di qualità, con l’attribuzione di un punteggio positivo, utile nella determinazione del contributo. Il decreto non ha potuto prevedere alcun divieto per l’impiego di animali nell’esercizio dell’attività circense, in quanto, muovendosi nel quadro della legislazione vigente e quindi della legge 337/1968 già citata e costituendo disciplina di rango inferiore, non può che operare entro i limiti della vigente legge la quale, ad oggi, non vieta l’utilizzo di animali nei circhi. Si ritiene opportuno, però, evidenziare come si sia nel primo periodo di applicazione del decreto ministeriale 1 luglio 2014, costituito dal triennio 2015-2017 e che, quindi, solo più avanti sarà possibile verificare gli effetti del nuovo indicatore di qualità (riguardante specificatamente il circo senza animali), sull’utilizzo degli animali da parte degli esercenti circensi. Al momento, pertanto, non è possibile prevedere un effettivo azzeramento del contributo alle attività circensi senza animali entro la data indicata nell’ordine del giorno. Il decreto, comunque, auspica un incremento dei circhi senza animali e ha previsto, anche, una norma a salvaguardia degli animali, nel caso che un esercente circense decida di non utilizzare più animali nella propria attività; l’articolo 33, comma 4, del decreto stesso dispone che, in tal caso, la domanda di contributo debba essere corredata da idonea certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate. Come anche evidenziato nell’interrogazione, la questione richiede uno specifico intervento normativo e, in tal senso, in Parlamento sono state già presentate diverse proposte di legge, tra cui anche da parte dell’Interrogante, che attendono di essere esaminate. Per quanto riguarda lo stanziamento per il 2015, va precisato che (diversamente da quanto indicato nell’interrogazione) il FUS, pur destinando, complessivamente, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante risorse finanziarie pari a euro 2.969.988,00, ha assegnato contributi alle attività circensi con uso di animali solo per una quota parte, pari a euro 1.229.068,00. Infine, va ricordato da ultimo che il Governo, in sede di esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di stabilità (A.C. 3444), nella seduta del 19 dicembre scorso, ha accolto l’ordine del giorno 9/3444-A/229, presentato dallo stesso on. Bernini, in una riformulazione che lo impegna a “valutare l’opportunità di porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di escludere dall’accesso ai contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività circensi e di spettacolo viaggiante classificate dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che detengono o utilizzano o impiegano animali selvatici o riprodotti in cattività, sia autoctoni che alloctoni, nonché specie protette dalla normativa Cites”. Alla luce degli orientamenti così manifestati dal dibattito parlamentare e delle motivazioni sopra illustrate, questo Ministero è pienamente disponibile nei confronti della iniziative che il Parlamento vorrà adottare per modificare la normativa primaria ricordata in precedenza.
Documentazione:
Gagnarli 10 febbraio 2016
(documento in formato pdf, peso 221 Kb, data ultimo aggiornamento: 19 aprile 2016)