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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-09403 della dep. Monica Gregori. Comune di Fiano Romano. Permesso a Società Pegaso ’90 di costruzione edificio uso residenziale.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-09403, con il quale l’Onorevole interrogante, premesso che nel 2008 il comune di Fiano Romano rilasciava alla società Pegaso ’90 spa un permesso di costruire ad uso residenziale all'interno del vincolo paesaggistico «Valle del Tevere», chiede di sapere se il Ministero abbia elementi in merito alla vicenda e al rispetto dei vincoli paesaggistici. A tal proposito si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti dalle sedi periferiche competenti per territorio. In data 15 giugno 2009 il Comune di Fiano Romano, nella persona dell'allora Responsabile dell'Area Tecnica, emanava, a conclusione del procedimento avviato nell’aprile 2009, il provvedimento relativo all'annullamento del Permesso di Costruire n. 36/2006, riguardante l’intervento edilizio oggetto dell’atto parlamentare. Nella stessa data il Comune di Fiano Romano, nella persona dell'allora responsabile dell'Area Tecnica, emetteva la conseguente Ordinanza n. 77, con la quale si disponeva la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere di cui al P.d.C. 36/2006, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. Il Consiglio di Stato (Sez. VI) con sentenza n. 6372/2012 sanciva definitivamente la legittimità del provvedimento di annullamento del P.d.C. n. 36/2008, in ragione dell’accertata presenza del vincolo paesaggistico ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e del mancato previo rilascio della prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 dello stesso D.Lgs. 42/2004. Nel 2013, il Comune di Fiano Romano comunicava ai destinatari dell’ordinanza 77/2009, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90, l'avvio dei procedimento amministrativo volto ad accertare l'ottemperanza all'Ordinanza n. 77/2009, per ciò che concerne la demolizione del fabbricato per civile abitazione di cui all'annullato Permesso di Costruire n. 36/2008, e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Nel luglio 2013 il Responsabile del Servizio Urbanistica emanava il conseguente Atto di Accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza n. 77/2009, inviato anche all’allora Direzione Regionale beni culturali e paesaggistici del Lazio. Verificati gli atti d'ufficio, preso atto che l’istanza di rimessione in pristino era datata 4 marzo 2013, la Direzione Regionale del Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio riscontrava la nota ai sensi del co. 3 dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 in data 12 agosto 2013, diffidando il suddetto Comune di Fiano, autorità competente alla tutela paesaggistica, a provvedere alla demolizione nei successivi trenta giorni, tenendone informata la Direzione Regionale stessa. Nel settembre del 2013 perveniva un’ulteriore nota del Comune di Fiano, in cui si dichiarava che stante le difficoltà di bilancio, il Comune avrebbe rapidamente provveduto all’acquisizione al patrimonio del fabbricato in oggetto, ma avrebbe potuto demolirlo solo previa variazione di bilancio e ricorso al fondo regionale di rotazione di cui all'art. 29 della LR 15/2008, ovvero in tempi non brevissimi. La Direzione Regionale del Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, previa consultazione con la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone, avvertiva il Comune di Fiano, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, della propria determinazione a provvedere alla demolizione tramite procedure previste dall’'art. 41 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero chiedendo al Prefetto di Roma di voler includere l’edificio in argomento nell’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e alla messa in pristino dello stato dei luoghi. Nel dicembre 2013 perveniva alla Direzione Regionale una nota del Comune di Fiano Romano con cui si stabiliva la data dell’8 gennaio 2014 per le operazioni di redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso dell’immobile oggetto dell’ordinanza 77/2009 e successiva trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisizione al patrimonio del Comune di Fiano Romano. Conseguentemente la Società Pegaso 90 Spa faceva ricorso al TAR Lazio avverso detto avviso di immissione in possesso, chiedendone l’annullamento, ricorso dichiarato inammissibile dal TAR nel giugno 2014. Nel giugno 2015 perveniva al Segretariato regionale del Lazio una nota del Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio del Comune di Fiano Romano inerente la comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, di avvio del procedimento conseguente l’annullamento del Permesso di costruire n. 36/2008 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 2137/2015. Nell’ottobre 2015 perveniva per conoscenza alla Soprintendenza paesaggistica competente per materia, l’Ordinanza del Comune di Fiano Romano n. 95 del 1 ottobre 2015 inerente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi da parte della Società PEGASO 90 S.p.A..
Documentazione:
Gregori 30 maggio 2015
(documento in formato pdf, peso 125 Kb, data ultimo aggiornamento: 21 giugno 2016 )