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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-08338 del dep. Mariano Rabino. Roma. “Tridente” del centro storico. Direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali del 10 ottobre 2012 (cd. direttiva Ornaghi).
Testo del comunicato
Nell’atto ispettivo n. 4-08338, l’Onorevole interrogante chiede se le regolari attività commerciali poste all’interno del Tridente e assoggettate alle prescrizioni della direttiva del 12 novembre 2012 del Ministro per i beni e le attività culturali, “concernente l’esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela” (cd. direttiva Ornaghi), debbano conformarsi alle prescrizioni indicate nel provvedimento di tutela “senza ritenerne doverosa in alcun modo la funzione economica imprenditoriale che ha fatto negli anni, dell’accoglienza turistica il primario investimento di queste imprese”. Il decreto di vincolo del 17 settembre 2013 “Tridente del Centro Storico”, cui fa riferimento l’Interrogante, è stato adottato in applicazione dell'art.10, comma 4 lett. g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice), in base al quale le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico sono definiti beni culturali. La prescrizione del divieto dell'utilizzo commerciale delle aree interessate dal vincolo costituisce diretta applicazione della direttiva Ornaghi. Tale direttiva al punto 3.2 stabilisce che "In ogni caso, e indipendentemente dalle attività di collaborazione con i Comuni svolte ai sensi del precedente paragrafo 3.1, gli Uffici destinatari della presente Direttiva - ciascuno per quanto di propria competenza - valuteranno la necessità di adottare appositi provvedimenti di tutela nell'esercizio dei poteri previsti dalla Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio". In tale prospettiva, la direttiva indica, tra i possibili strumenti da adottare, anche "l'adozione, rispetto ai beni sottoposti a vincolo diretto di bene culturale, ai sensi dell'art.10 commi 1 e 3 e degli artt. 13 e ss. del Codice, di specifiche prescrizioni volte a vietare gli usi che appaiono non compatibili con il carattere storico o artistico del bene, ai sensi dell'art. 20 del medesimo Codice". Il richiamato articolo 20 del Codice, al comma 1, dispone, infatti, che i "beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione" e pertanto la direttiva citata stabilisce che "i competenti Uffici dell'Amministrazione adottino, con riferimento alle aree pubbliche contermini di complessi monumentali e agli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e valorizzazione. In tale prospettiva è da ritenere che tra gli usi non ammessi possano rientrare a pieno titolo, sulla base delle valutazioni da rendere caso per caso, sia le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale (come le attività ambulanti senza posteggio) sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico". Nell'area del Tridente, nota a livello internazionale per le sue caratteristiche storiche ed architettoniche - ben illustrate nella relazione tecnica che accompagna il decreto di vincolo - non possono essere consentite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Codice, attività commerciali preclusive sia della visibilità e del decoro dei monumenti ivi collocati sia del passaggio dei numerosi turisti che quotidianamente visitano il Tridente. Da anni gli uffici periferici del Ministero, in ottemperanza al combinato disposto dell’art. 10, comma 4, lettera g), e dell’art. 52 del Codice, hanno promosso iniziative volte a contemperare gli aspetti connessi alla tutela monumentale con le forme di svolgimento dell’esercizio commerciale sul suolo pubblico. Dalle attività intraprese dall’Amministrazione sono scaturiti tavoli tecnici condivisi con i competenti uffici municipali, volti alla definizione di piani d’uso del suolo pubblico sia in termini di quantità superficiali che di qualità degli arredi, la cui attuazione è prerogativa delle amministrazioni municipali. Per quanto riguarda le valutazioni connesse con gli aspetti economico-commerciali che si riflettono sull’imprenditorialità, è necessario sottolineare che scopo dei tavoli tecnici è, per l’appunto, anche quello di contemperare gli interessi molteplici connessi all’uso del bene pubblico. Giova sottolineare, infine, come una ordinata fruizione e valorizzazione dei centri storici delle città d’arte non possa che andare anche a vantaggio e nell’interesse della “funzione economica imprenditoriale”, in quanto funzionali all’accoglienza turistica che, come giustamente ricordato dall’Interrogante, costituisce “il primario investimento di queste imprese”.
Documentazione:
Rabino 30 luglio 2015
(documento in formato pdf, peso 161 Kb, data ultimo aggiornamento: 31 agosto 2015 )