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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-04311 della dep. Laura Garavini. Commissione per la Cinematografia e riconoscimento interesse culturale opere filmiche.
Testo del comunicato
In riferimento all’interrogazione parlamentare n. 4-04311, con la quale l’Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine ai requisiti che devono possedere i componenti della commissione per la cinematografia ed alle iniziative che questo Ministero intende adottare per assicurare che in tale commissione operino persone altamente qualificate nei vari settori dell’attività cinematografica e che non si trovino in posizione di potenziale conflitto di interessi, si comunica quanto segue. Nell’interrogazione si afferma che il riconoscimento dell’interesse culturale di un’opera cinematografica consente alla società che ha curato la produzione del film di ricevere sensibili sgravi fiscali. Si ritiene opportuno precisare che il “tax credit “interno”, introdotto con decreto attuativo del 7 maggio 2009 “Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007”, costituisce un beneficio fiscale a favore delle imprese del settore cinematografico che producano film nel rispetto dei canoni di eleggibilità culturale, secondo parametri indicati nel citato decreto. Non è richiesto, quindi, che l’opera filmica sia riconosciuta di interesse culturale o spettacolare ai sensi del decreto legislativo n 28 del 2004 (cd “Legge cinema”) dalla commissione per la cinematografia, sezione per il riconoscimento dell’interesse culturale, di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2004. Al riguardo, si rappresenta che tale ultima qualifica presuppone requisiti di “culturalità” del progetto tipologicamente diversi, senza dubbio più severi rispetto a quelli necessari per la concessione del beneficio fiscale del tax credit. Sempre in ordine alla normativa sul tax credit “interno”, appare utile precisare che soltanto in due casi non si ricade in automatismi di legge, ma è richiesta l’attività valutativa, di tipo discrezionale, della commissione per la cinematografia. Si tratta dei cosiddetti film difficili, laddove non già individuati dalla normativa (art. 1, comma 5, D.M. 7 maggio 2009) e dei film con risorse finanziarie modeste (art. 1, comma 6, del medesimo D.M.), ossia film dal budget non superiore a 1,5 milioni di euro. La normativa, infatti, riconosce automaticamente come film difficili le opere prime e seconde, i documentari, i cortometraggi e le opere prodotte dalle scuole di cinema riconosciute dallo Stato italiano. Oltre questi casi indicati espressamente dalla legge, la commissione per la cinematografia è competente a poter qualificare come “film difficile” un film riconosciuto di interesse culturale ai sensi della citata “legge cinema” e che, al contempo, sia incapace di attrarre risorse finanziarie significative, ovvero penalizzato nel raggiungere un pubblico vasto. La commissione è anche chiamata ad esperire i controlli relativi alle opere cinematografiche il cui costo complessivo di produzione non superi 1,5 milioni di euro per l’attribuzione della qualifica di film con risorse finanziarie modeste. Un film difficile o un film con risorse finanziarie modeste può utilizzare risorse pubbliche sino alla soglia dell’80% dell’intero budget di produzione, anziché la soglia del 50% comunemente prevista per gli altri film. Nel 2013, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto per investimenti da parte dei produttori cinematografici (tax credit interno) è stato di circa 33,4 milioni di euro. Il credito d’imposta, in sostanza, è un sostegno di carattere indiretto connotato da una ratio completamente diversa rispetto al contributo diretto alla produzione di progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale o spettacolare dalla commissione per la cinematografia. In relazione, invece, ai contributi assegnati ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, si rappresenta quanto segue. Nel 2013, la commissione per la cinematografia - sezione riconoscimento dell’interesse culturale - ha deliberato per la produzione di opere filmiche contributi diretti complessivi per € 22.050.000,00 (€ 13.800.000,00 per progetti di film di lungometraggi ossia di registi già affermati, € 6.900.000,00 per progetti di opere prime e seconde, € 900.000,00 per cortometraggi). Tali contributi ministeriali non sono a fondo perduto, ma costituiscono un prestito agevolato da restituire, una volta coperti i costi di produzione, tramite una percentuale sugli incassi del film riconosciuta allo Stato. La qualifica di interesse culturale attribuita ad un progetto filmico dal Direttore Generale per il Cinema, su conforme parere della commissione per la cinematografia, interviene a conclusione di una procedura altamente selettiva e di tipo concorsuale, con un’attività valutativa di alto profilo. Oltre che al citato decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004 la procedura è regolata in particolare dai due decreti ministeriali dell’8 febbraio 2013 “Composizione ed attività della commissione per la cinematografia e valutazione dell’interesse culturale” e “Modalità tecniche di sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica”. Tale procedura è cadenzata in tre sessioni annuali, con relative delibere, graduatorie dei progetti ed assegnazione delle relative risorse ai progetti partecipanti risultati più alti nel punteggio conseguito. Ogni fase della procedura, oltre ad essere gestita per via telematica, è divulgata sul sito web della Direzione generale pe La legge indica i criteri di valutazione del progetto filmico, siano essi discrezionali (qualità artistica intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura, qualità tecnica, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche, coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come completezza e realizzabilità del progetto produttivo) o connessi in parte ad automatismi, nel caso di valutazione di opere di registi non esordienti. Venendo, poi, alle richieste formulate in merito alla composizione della commissione, si precisa che essa, da ultimo istituita con D.M. 2 novembre 2011, è giunta, nel 2013, alla sua naturale scadenza. Nel corso di questi anni i membri della commissione, nominati, ai sensi del D.M. 27 settembre 2004 e del successivo D.M. 18 aprile 2012, per due terzi dal Ministro pro tempore dei beni e delle attività culturali e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati individuati, ai sensi della citata normativa, tra esperti del settore cinematografico, con particolare riferimento a registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore. Al riguardo, nel corso di questi anni non si sono registrati casi di incompatibilità denunciati alla magistratura ed i Commissari di volta in volta nominati, nella prima seduta di ogni anno, hanno sottoscritto una autocertificazione in tal senso. La nuova Commissione, articolata nella sezione consultiva per i film e nella sezione per la promozione, è stata istituita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 25 luglio 2014. Essa è composta da 12 commissari, di cui quattro di nomina regionale, e dura in carica per due anni. La composizione dell’Organo e tutti i nominativi dei suoi componenti sono indicati sul sito internet della Direzione generale per il Cinema. Si rappresenta, inoltre, che, per effetto dell’art. 13, commi 1 e 2, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” (cd. decreto “valore cultura”) e del decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, recante “Disposizioni relative alla composizione e rideterminazione dei componenti degli organismi collegiali operanti presso le Direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo” (cfr. Comunicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 10 aprile 2014), la Commissione per la cinematografia di nuova nomina, oltre ad operare senza onere alcuno per lo Stato (come, peraltro, già accade dall’8 ottobre 2013), è stata ridotta nel numero dei componenti. La sezione consultiva per i film, presieduta di diritto dal Direttore generale per il cinema, si avvale di otto esperti di comprovata esperienza nel settore della cinematografia (sei nominati dal Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo e due di nomina regionale). Per la prima volta, rispetto al passato, la scelta dei componenti di nomina ministeriale è stata effettuata con una procedura pubblica di acquisizione delle candidature e sulla base della valutazione dei curricula e delle competenze professionali funzionali all’incarico di componente. I curricula professionali dei componenti della Commissione, con particolare riferimento alla Sezione consultiva per i film, sono pubblicati sul sito internet della Direzione generale Cinema, alla pagina http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/112/consulenti-e-collaboratori/ . Le modalità di funzionamento sono state improntate ancor di più alla massima snellezza, trasparenza e rapidità operativa, con previsione di ampio utilizzo di strumenti telematici, inclusa la video conferenza. Ad una procedura trasparente di definizione della composizione della commissione, si unisce il massimo grado possibile di autonomia decisionale in ordine alla valutazione della qualità artistica dei progetti filmici da esaminare. Al riguardo, si rappresenta che, oltre alla previsione di modalità di valutazione e votazione idonee ad assicurare efficienza, tempestività, imparzialità e trasparenza dell’attività consultiva, il DM 10 febbraio 2014 prevede esplicitamente che “il Direttore generale non esprime voto in ordine alla qualità artistica delle domande esaminate”. Tanto precisato in ordine al secondo quesito posto dall’Onorevole interrogante, si ritiene che, per quanto attiene al primo quesito non vi debbano essere situazioni di incompatibilità nella composizione della commissione e si assicura che, qualora si registrassero puntuali segnalazioni in tal senso, il Ministero procederà ad un’attenta verifica, al fine di porre in essere gli idonei provvedimenti di propria competenza.
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:29:21