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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-03943 della sen. Marinella Fucksia. Fondo unico per lo spettacolo dal vivo. Contributi per le attività circensi.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-03943 nel quale la Senatrice interrogante, richiamati la normativa vigente in materia di finanziamento pubblico ai circhi; l’ordine del giorno G9.025 col quale, nel 2013, il Senato ha impegnato il Governo a ridurre progressivamente, fino all’azzeramento, i contributi allo spettacolo circense che usa animali; gli atti di indirizzo approvati in Senato, nella seduta del 5 maggio 2015, sulla promozione della cultura contro il maltrattamento degli animali; e, infine, un dossier della Lega Anti-vivisezione (LAV) che denuncia il fatto che tra i beneficiari del finanziamento pubblico, “compaiono circhi non solo con procedimenti penali in corso, ma anche condannati in via definitiva proprio per reati di maltrattamento di animali”, chiede di conoscere le misure adottate nei confronti di circhi condannati in via definitiva per i reati di maltrattamento; se non si ritenga opportuno individuare le responsabilità di chi ha autorizzato l’erogazione dei contributi ai circhi condannati; se non si valuti necessaria una verifica della normativa riguardante l’impiego nei circhi di personale condannato per maltrattamento sugli animali; se non si intenda revisionare i contenuti del decreto ministeriale 1 luglio 2014 e procedere all’immediato azzeramento dei finanziamenti pubblici ai circhi che utilizzano animali; quali iniziative si intenda assumere per valutare la possibilità di finanziare solo i circhi che decidono di assumere giovani artisti delle accademie circensi; quali sistemi di controllo e monitoraggio siano previsti per verificare che l’impiego di animali sia conforme agli standard di tutela; se, nelle more degli adempimenti relativi all’ordine del giorno e alle mozioni richiamate, non si valuti l’opportunità di istituire un’anagrafe nazionale degli animali attualmente in cattività nei circhi; quali provvedimenti, infine, siano stati adottati e quali si intenda assumere per attuare gli impegni contenuti nelle mozioni richiamate. L’attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui interviene il Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) che rappresenta oggi l’unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a queste attività. ll finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 18 marzo 1968, n. 337, “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante“, nella quale si afferma che “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore“ (articolo 1). Per attuare le predette finalità, la legge ha previsto l’istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni da adottarsi con un decreto a firma del direttore generale dello Spettacolo e del direttore generale della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Tra le attrazioni previste, detto elenco include, nella sezione IV, i circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: “Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista”. Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ripartiti nei sottosettori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all’estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l’acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività e, infine, ad iniziative a carattere promozionale e a festival circensi. Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta ad euro 4.468.519,00. Si fornisce il quadro delle risorse relative ai singoli settori per gli anni 2015 e 2014:
ANNO 2015
Attività circense e circo contemporaneo in Italia (art. 33 comma 1) euro 1.250.000. Attività circense e circo contemporaneo in Italia (art. 33 comma 2) euro 0,00 .
Festival circensi (art 34) euro 243.000.
Acquisto di nuovi impianti circensi e di spettacolo viaggiante (art. 36) euro 1.340.000
Danni conseguenti a evento fortuito (art. 37) euro 0,00 .
Strutturazione di aree (art. 38) euro 0,00.
Multidisciplinari – festival (art. 42) euro 30.000.
Promozione (art. 43) euro 1.380.000.
Tournée all'estero (art. 44) euro 225.519.
TOTALE euro 4.468.519.
ANNO 2014
Attività circense in italia euro 1.951.000.
Attività circense all’estero euro 280.000.
Strutturazione aree euro 0, 00.
Danni per eventi fortuiti, circhi e spettacolo viaggiante euro 40.000.
Acquisto attrezzature circhi euro 60.000.
Acquisto attrezzature spettacolo viaggiante euro 1.450.000.
Iniziative promozionali, assistenziali ed educative, circhi e spettacolo viaggiante euro 1.500.000.
TOTALE euro 5.281.000.
Il decreto ministeriale 1 luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, ha modificato profondamente il sistema di calcolo e di valutazione dei contributi pubblici statali, a partire dalla distinzione tra valutazione del progetto artistico triennale e programma annuale. Nell’ambito circense tale provvedimento, che si muove comunque nel quadro della legislazione vigente e quindi della legge 337/1968 già citata, ha tenuto conto del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, ed in particolare di quanto disposto nell’articolo 9 che recepisce le indicazioni dell’o.d.g. G 9.205 del 2013 approvato dal Senato, con il quale, raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, il Governo è stato impegnato “a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell’esercizio finanziario 2018 …”, senza, però, prevedere alcun divieto per l’impiego di animali nell’esercizio dell’attività circense. Questa Amministrazione, nel rideterminare i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, ha introdotto graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e di spettacoli viaggianti senza animali, nonché di esercenti di circo contemporaneo, nell’ambito delle risorse assegnate. Infatti il citato decreto prevede, tra i fenomeni da osservare quali indicatori della qualità artistica, anche la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell’offerta (Tabelle 26 e 27 dell’Allegato B – Qualità artistica). Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzare più animali nella propria attività, il decreto prescrive e richiede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del Corpo forestale dello Stato, relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate (articolo 33, comma 4). Seppure, quindi, la scelta di non esercitare più attività con animali rimane ancora discrezionale, essa, però, è incentivata come indicatore di qualità, che attribuisce un punteggio positivo utile nella determinazione del contributo. D’altra parte il D.M. 1 luglio 2014, costituendo disciplina di rango inferiore destinata a regolamentare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi pubblici allo spettacolo, tra cui anche alle attività circensi, non può che operare entro i limiti della vigente legge che, ad oggi, non vieta l’utilizzo di animali. Come richiamato anche nella interrogazione cui si risponde, né la normativa sul finanziamento pubblico delle attività circensi, né di conseguenza il D.M. 1 luglio 2014, prevedono obblighi diretti per quanto concerne la gestione degli animali e le loro condizioni di vita. La vigilanza su questi aspetti compete ad altre amministrazioni pubbliche quali il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione scientifica CITES per l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione e dei regolamenti comunitari in materia, il Corpo forestale dello Stato e le amministrazioni locali, con le quali la direzione generale Spettacolo di questo Ministero intrattiene frequenti relazioni e sviluppa forme di collaborazione su specifiche problematiche, così come è avvenuto, anche di recente, a proposito di alcune modifiche dell’elenco attrazioni relative agli zoo, agli acquari ed alle mostre faunistiche. In questo senso si condivide l’opportunità di avvalersi delle competenze delle Amministrazioni pubbliche competenti per materia, al fine di monitorare, attraverso strumenti idonei predisposti dalle stesse, la condizione degli animali nelle attività circensi. Nell’attuale quadro normativo, l’unico strumento di cui dispone questa Amministrazione, per vigilare sul rispetto delle norme riguardanti il trattamento degli animali, è quello previsto dall’art. 33, comma 3, lettera e) del D.M. 1 luglio 2014 che pone come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l’assenza di “condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali”, comprovata da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l’Amministrazione controlla con regolarità l’esistenza o meno di tale presupposto e la direzione generale Spettacolo procede a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa l’esistenza di eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento di animali. Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell’erogazione dei contributi assegnati. Se l’Amministrazione riscontra, dalla documentazione presente nel casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali a carico del legale rappresentante dell’impresa circense che ha presentato istanza di contributo, respinge la domanda di contributo perché inammissibile, oppure revoca il contributo già assegnato e non procede alla sua erogazione. La normativa consente all’Amministrazione di effettuare controlli solo sul legale rappresentante e non anche sugli artisti, i tecnici e gli altri addetti del circo. Si precisa, inoltre, che l’inammissibilità della richiesta o la revoca dell’assegnazione del contributo possono conseguire solo in caso di condanna definitiva ma che, in caso di successivi provvedimenti giudiziali che dichiarino l’estinzione del reato o la riabilitazione del condannato, il soggetto, già escluso, può di nuovo chiedere ed ottenere contributi. Diversi sono stati, comunque, negli ultimi anni, i provvedimenti di sospensione dei contributi o le dichiarazioni di inammissibilità delle richieste a causa dell’accertamento, in sede di controllo, di condanne definitive. Con riferimento a quanto affermato dall’Interrogante circa la presenza, tra i beneficiari dei contributi, anche di circhi condannati in via definitiva, denunciata anche da “numerose interrogazioni parlamentari (a cui non è giunta risposta)”, si rappresenta che l’Amministrazione ha già fornito risposta alle interrogazioni in materia, e in particolare alle interrogazioni 4-00754 della senatrice Amati, 4-01685 della deputata Brambilla e 4-03603 della senatrice Cirinnà, cui si rimanda per un puntuale riscontro di alcuni casi specifici segnalati da fonti di stampa e oggetto delle interrogazioni citate. Sull’argomento, occorre anche sottolineare il fenomeno frequente di modifiche societarie che, pur conservando “in Ditta” un nome che richiama la precedente gestione, danno origine a nuovi soggetti che, giuridicamente diversi da quelli incorsi in condanne per maltrattamento di animali, presentano domanda di contributo. Per quanto fin qui esposto, non si ravvisa la possibilità per questa Amministrazione, stante la normativa vigente, di escludere dai contributi le imprese circensi che impiegano animali né attuare controlli sugli animali in esse utilizzati, controlli che, peraltro, sono già effettuati dalle amministrazioni pubbliche competenti. Si ritiene opportuno, però, porre in evidenza il fatto che il triennio 2015-2017 è il primo periodo di applicazione del D.M. 1 luglio 2014. Esso rappresenterà un valido test degli effetti del nuovo indicatore di qualità, riguardante specificatamente il circo senza animali, sull’utilizzo degli animali da parte degli esercenti circensi e fornirà utili indicazioni di prospettiva.
Documentazione:
Fucksia 29 luglio 2015
(documento in formato pdf, peso 417 Kb, data ultimo aggiornamento: 31 agosto 2015 )
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-11-09 12:41:06