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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-03712 del dep. Diego Zardini. Comune di Verona. Realizzazione di crossodromo in area soggetta a tutela paesaggistica, in prossimità del fiume Adige.
Testo del comunicato
Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo n. 4-03712, con il quale l’interrogante chiede di conoscere quale iniziative si intenda avviare “al fine di evitare che un’area in prossimità del fiume Adige sottoposta a tutela paesaggistica (…) e di riconosciuta valenza naturalistica, soggetta agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, venga selvaggiamente trasformata, danneggiando in modo irreparabile il territorio e la morfologia delle aree che appartengono all’habitat naturalistico del fiume Adige”, si comunica quanto segue. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, hanno riferito che l’area in questione, situata nel comune di Verona, si colloca poco distante, nella zona a sud, dall’inceneritore di Ca’ del Bue ed è inserita in un contesto prevalentemente agricolo, caratterizzato da corti rurali, tra le quali Corte del Bo’ e allevamenti zootecnici. Il tessuto territoriale è pianeggiante: insistono nell’intorno macchie di verde per lo più ad alto fusto, costituite da alberature autoctone, percorsi sterrati, canalette per l’irrigazione delle limitrofe colture, strade d’argine che lambiscono il terreno oggetto dell’intervento di realizzazione del crossodromo, contestato dall’Onorevole interrogante. Il fiume Adige delimita la parte sottostante ed orientale del contesto in esame. L’area è sottoposta a tutela paesaggistica sia ex lege, ricadendo nella fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda del fiume Adige (ex articolo 142, comma 1, lett. c del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito: Codice), sia in forza della delibera del Consiglio regionale del Veneto, numero 578 del 16 ottobre 1987. Ad essa, pertanto, si applicano le disposizioni di cui alla parte terza del Codice. La Soprintendenza ha fatto presente che, in data 21 settembre 2012, pervenne dal Comune di Verona l’istanza della ditta Planet Kross Circus A.S.D. per l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice, del progetto di realizzazione di una pista da motocross in via Matozze. Nel merito la Soprintendenza espresse parere negativo in quanto “… le opere eseguite hanno modificato l’assetto morfologico e naturale dei luoghi, comportando un’inaccettabile alterazione del tipico paesaggio rurale dell’ansa del fiume Adige. Il percorso, infatti, con i suoi avvallamenti e rilievi costituisce un elemento di discontinuità nell’equilibrio generale del contesto paesaggistico sottoposto a tutela, ed ha cancellato di fatto i tratti distintivi ed i valori espressivi che caratterizzano l’immagine complessiva del paesaggio, sottraendo alla vista un’ampia porzione di zona agricola ricadente nel contesto paesaggistico tutelato” (prot. n. 29971 del 29 ottobre 2012). Conformemente a quanto previsto dall’articolo 167, comma 5, del Codice, il parere della Soprintendenza, avendo carattere vincolante, determinò il rigetto della domanda da parte dell’autorità comunale e l’obbligo di rimessione in pristino dei luoghi. A tale riguardo il Comune di Verona, con nota n. 75208 del 17 marzo 2014, diffidò la ditta Planet Cross Circus A.S.D,, “a riportare il terreno alla situazione piana originaria precedente l’utilizzo dell’area ad attività di BMX e Minicross, entro 30 giorni dal ricevimento” della diffida, precisando che in caso contrario, gli interventi necessari al ripristino dell’area sarebbero stati eseguiti d’ufficio, a spese degli inadempienti. Con nota n. 2014/247417 del 15 settembre 2014, il Comune di Verona ha comunicato che, a seguito di sopralluogo eseguito in data 18 luglio 2014 dall’ufficio Controllo Edilizio, è stato constatato il completo ripristino dello stato dei luoghi a terreno agricolo. La Soprintendenza ha anche riferito che, in data 7 ottobre 2013, la società Ca’ del Bue Park aveva avviato la richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, inerente l’intervento per la realizzazione nell’area in questione di “Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e altri veicoli a motore”, trasmettendo la prescritta documentazione. La Soprintendenza, esprimendo il proprio parere endoprocedimentale, ha comunicato alla Direzione regionale che “…rientrando l’intervento in fattispecie di attività di tipo edilizio, e considerato che il medesimo intervento può essere esaminato, per quanto distretta competenza, nell’ambito della procedura ordinaria ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, non si ritiene necessario l’assoggettamento alla procedura di valutazione impatto ambientale (VIA)”. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, condividendo le valutazioni espresse dalla Soprintendenza, ha comunicato all’amministrazione provinciale di Verona, competente nel procedimento in questione, di non ritenere necessario l’assoggettamento alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, considerata la possibilità per gli Uffici del Ministero di esprimersi sull’intervento de quo nell’ambito della procedura ordinaria prevista dall’art. 146 del Codice (autorizzazione paesaggistica). Nel corso di tale procedura, cui sono sottoposti tutti i progetti di interventi per i quali è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, i competenti Uffici del Ministero pongono la massima attenzione nell’esame istruttorio, per valutare nel modo migliore le scelte di progetto, riguardo alla loro compatibilità rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici e culturali oggetto di protezione.
Documentazione:
Zardini 10 luglio 2015
(documento in formato pdf, peso 179 Kb, data ultimo aggiornamento: 31 agosto 2015 )