
Risposta scritta all'interrogazione n. 4-03603 della sen. Monica Cirinnà. Spettacolo circense. Finanziamenti FUS e utilizzo di animali.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo 4-03603, con il quale l’interrogante chiede di intervenire per evitare che risorse finanziarie pubbliche siano destinate a sostenere lo spettacolo circense con utilizzo di animali; di attivarsi affinché anche nel nostro Paese non sia consentita la partecipazione di animali nelle manifestazioni circensi; di conferire i contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo ai soli circhi che decidono di assumere giovani artisti, provenienti dalle accademie circensi, allo scopo di offrire maggiori sbocchi occupazionali a giovani artisti e tutelare il benessere e il rispetto degli animali. Al riguardo, si fa presente quanto segue. Il Fondo unico dello spettacolo rappresenta, attualmente, l’unica e sola fonte di sostegno pubblico per l’attività circense, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il finanziamento pubblico al settore circense trova il proprio fondamento normativo nella legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”. L’articolo 1 di tale provvedimento recita testualmente: “Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.“ La stessa legge ha istituito un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, approvato con decreto a firma del direttore generale dello Spettacolo e del direttore generale della Pubblica Sicurezza (articolo 4 della legge citata). Tale elenco include nella sezione IV, tra le attrazioni previste, anche i circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: “Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista”. Gli stanziamenti che il Fondo unico per lo spettacolo annualmente destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante sono ripartiti a favore dei seguenti sotto settori: attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all’estero; sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l’acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività; iniziative a carattere promozionale e a festival circensi. In tale quadro normativo è intervenuto da ultimo il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito nella legge 7 ottobre 2013, n. 112) recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», che all’articolo 9, comma 1-bis consente di “destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate”. In applicazione anche della novella legislativa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell’ambito del proprio decreto del 1 luglio 2014, recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico dello spettacolo”, ha rideterminato i criteri per l’erogazione dei contributi all’attività circense. In tale decreto del Ministero sono stati adottati, tra i “fenomeni” da osservare quali indicatori della qualità artistica dell’attività circense, la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali e la produzione e valorizzazione di circo contemporaneo, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell’offerta (vedi tabelle 26,27 e 28 allegate al decreto ministeriale sopra citato). Inoltre, anche al fine di contribuire indirettamente alla tutela degli animali, il decreto prevede che, qualora un esercente circense decida di non utilizzarli più nella propria attività, la domanda di contributo debba essere corredata da idonea certificazione, rilasciata dal Corpo di polizia forestale, relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate. In sostanza, nell’attuale quadro normativo non è possibile escludere a priori finanziamenti pubblici a soggetti che esercitino la propria attività di spettacolo con l’utilizzo di animali, ma la scelta di non esercitare più attività con animali, pur rimanendo ancora discrezionale, è incentivata in quanto considerata e valutata quale indicatore di qualità artistica dell’attività circense. Il triennio 2015-2017, che vede la prima applicazione del decreto ministeriale del 1 luglio 2014, costituirà un valido test per valutare la capacità dei nuovi criteri di incentivazione delle attività circensi senza l’utilizzo di animali. Riguardo ai fenomeni di maltrattamento degli animali denunciati nell’interrogazione, l’Amministrazione mantiene la massima attenzione e vigilanza, collaborando strettamente e intensamente con le altre amministrazioni pubbliche interessate, quali il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la commissione scientifica CITES per l'attuazione della CITES e dei regolamenti comunitari in materia di commercio di fauna e flora, istituita presso lo stesso Ministero e le amministrazioni locali. Per quanto di stretta competenza, si rammenta che è primaria condizione di ammissibilità ai contributi l’assenza di “condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX bis del Libro II del codice penale, e (di) non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell’Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali”, attestata dai richiedenti con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e allegata a corredo della domanda di contributo. Al fine di verificare l’esistenza di tale presupposto e la veridicità delle dichiarazioni, la direzione generale Spettacolo procede a costanti e periodici accessi al casellario giudiziale, per verificare l’esistenza di eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento di animali previsti, appunto, come causa di inammissibilità e di revoca dei contributi. Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente, prima dell’erogazione dei contributi assegnati. L’Amministrazione, qualora riscontri la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali, respinge la domanda di contributo perché inammissibile, oppure revoca il contributo già assegnato e, in caso di dichiarazione mendace, segnala il reato all’autorità giudiziaria.
Documentazione:
Cirinnà 12 maggio
(documento in formato pdf, peso 3533 Kb, data ultimo aggiornamento: 05 giugno 2015 )