Pubblicato il:
Iscriviti alla newsletter
Risposta scritta all'interrogazione n. 4-02067 della dep. Claudia Mannino. Adempimenti scaturenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n. 637
Testo del comunicato
In riferimento all’atto di sindacato ispettivo n. 4-02067 con il quale l’Onorevole interrogante chiede se la Regione Sicilia adempia alle prescrizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 relative alle comunicazioni da inviare al Ministero riguardanti i provvedimenti adottati “in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio”, e se l’Amministrazione siciliana abbia dato conto di tutti i provvedimenti concernenti le torri costiere edificate fra il XV e il XVI secolo, si comunica quanto segue. Nell’atto di sindacato ispettivo si fa una particolareggiata ricostruzione delle specifiche ed esclusive competenze conferite alla Regione siciliana, sia in materia di tutela di beni culturali che di paesaggio a seguito, in primis, dello Statuto approvato con Regio decreto n. 455 del 15 maggio 1946 (poi convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e, successivamente, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975. In conseguenza della normativa sopra richiamata, le Soprintendenze sono strutture regionali e gli unici uffici periferici di questo Ministero in Sicilia sono la “Soprintendenza archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo” e gli archivi di Stato, distribuiti su base provinciale. La Regione siciliana non è quindi interessata dal Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171. Ogni azione di tutela, anche sull’insieme del patrimonio storico architettonico isolano, si attesta in capo all’Assessorato regionale dei beni culturali attraverso le Soprintendenze uniche ai beni culturali, istituite con legge regionale n. 80 del 1977 e aventi giurisdizione corrispondente ai territori delle nove province o ex province dell’isola. Il ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1975, all’art.1, prevede come adempimento per la Regione una comunicazione bimestrale da inviare per conoscenza al Ministero su tutti gli atti adottati in base alla normativa di settore (ora il Codice dei beni culturali e del paesaggio – d’ora innanzi: “Codice”), la permanenza del nulla osta ministeriale per le licenze di esportazione (ora attestato di libera circolazione) e la facoltà per il Ministero di esercitare il diritto di prelazione o la facoltà di acquisto di beni culturali, qualora la Regione siciliana vi rinunci. Nella comune pratica operativa la Direzione generale “Belle arti e paesaggio” non riceve le comunicazioni bimestrali ma, di volta in volta, i singoli provvedimenti di tutela ai sensi degli articoli 12, 13 e 45 del Codice, emanati con decreto del dirigente generale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, afferente all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, previo avvio del procedimento ed istruttoria svolti dalle soprintendenze di settore, come detto, di esclusiva pertinenza regionale. Dal 2010 ad oggi la Direzione generale suddetta ha ricevuto dalla Regione siciliana 97 decreti di vincolo, nessuno dei quali tuttavia riguardante torri costiere. Parimenti pervengono con continuità alla medesima atti di compravendita riferiti a beni culturali regionali, affinché il Ministero possa esercitare l’eventuale diritto di prelazione; dal 2009 ad oggi ne sono giunti 161, nessuno dei quali, però, riferito a torri costiere. A far data dal maggio 2011, fino ad oggi, non sono pervenuti programmi e piani finalizzati all’attuazione di interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione di torri costiere siciliane. Per completezza, si riporta qui di seguito quanto comunicato, in spirito di leale cooperazione istituzionale, dall’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana relativamente alle torri costiere: “La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato Beni Culturali e Ambientali e con l’intervento diretto del suo Ufficio preposto alla catalogazione del patrimonio culturale (Centro regionale per l’inventario e la catalogazione - CRICD sito a Palermo) ha curato fra il 2001 ed il 2008 una grande opera di catalogazione e studio di tale patrimonio architettonico. Questo impegno si è così concretizzato nella pubblicazione di un’opera in tre volumi per oltre 1400 pagine (…). Ogni scheda dedicata a ciascuna torre (ca. 200) comprende quindi informazioni relative alla localizzazione (Provincia, Comune, Vallo dell’antica divisione amministrativa, coordinate rilevate con strumentazione elettronica), informazione sulla proprietà, notizie storiche in forma di regesto cronologico, descrizione e sommario giudizio sullo stato di consistenza, oltre che documentazione fotografica, cartografica e rilievo: tanto le fotografie che i rilievi riportano la data. La ricognizione realizzata ha permesso, attraverso le visure catastali, di accertare che complessivamente 62 torri risultano di proprietà pubblica (Demanio dello Stato nei vari rami, Regione Siciliana, Comuni, Enti Pubblici): di esse 32 sono scaglionate lungo le coste dell’antico Val di Mazara, 9 su quelle del Val di Noto, 21 su quelle del Val Demone. La Regione Siciliana risulta al catasto proprietaria di 10 torri di cui ben 9 nella sola provincia di Trapani. Queste ultime sono state tutte restaurate negli ultimissimi decenni a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, con l’eccezione di una (torre Marausa, comunque in buone condizioni) in affidamento ad un’Associazione privata (…). Le torri private, sempre in base ai dati catastali visionati, sono 101 di cui 62 sulle coste del Val di Mazara, 7 su quelle del Val di Noto, 32 su quelle del Val Demone. In questo computo non sono comprese le torri per le quali rimane solo attestazione documentaria o che non presentano resti fuori terra visibili”. Si allega altresì l’elenco delle torri costiere siciliane, contestualmente trasmesso dall’Assessorato e recante gli estremi dell’eventuale provvedimento di vincolo. Quanto infine all’ultimo quesito rivolto al Ministro dall’Onorevole interrogante, se cioè “con riferimento alla generalità dei beni sottoposti alla disciplina del Codice presenti in Sicilia, ritenga che la disciplina legislativa concernente i beni culturali e il paesaggio, e i rapporti tra l'amministrazione centrale e quella periferica del Ministero siano appropriati e idonei ad assicurare la tutela e la conservazione di quegli stessi beni, ovvero necessitino di una revisione mirata a stabilire una più efficace cooperazione e sinergia tra il Ministero la regione Siciliana e gli enti locali”, va rilevato in primo luogo che le Direzioni generali di questo Ministero hanno sempre manifestato piena disponibilità a porre in atto cooperazioni e sinergie con la Regione siciliana, così in varie circostanze nelle quali si è sostenuta l’opportunità di costituire appositi tavoli tecnici congiunti tra il Ministero e la Regione siciliana, al fine di definire possibili linee d’azioni comuni. Peraltro, non si può non ricordare che l’attuale assetto – ben ricostruito dall’Onorevole interrogante – si fonda su scelte risalenti nel tempo all’Assemblea costituente e fondate su norme di rango costituzionale. Un ripensamento di tale assetto, pertanto, non potrà non collocarsi al più alto livello istituzionale e politico – in primis dunque in seno alle Assemblee parlamentari – intrecciandosi con la riflessione e il dibattito che, non da ora, hanno ad oggetto ragioni e vitalità degli attuali livelli di governo del territorio e ne vanno prefigurando un ridisegno.
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:29:21