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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-01357 del dep. Luigi Di Maio. Tariffario per la concessione in uso di beni culturali per eventi.
Testo del comunicato
Si riscontra l’atto di sindacato ispettivo n. 4-01357, con il quale l’Onorevole interrogante, muovendo da notizie di stampa relative alla predisposizione, da parte della Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, di un tariffario per la concessione di beni culturali, chiede se dare in affitto spazi pubblici appartenenti al patrimonio storico-artistico della Nazione, con apposito listino prezzi, sia conforme all’articolo 9 della Costituzione e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge 4 del 14 gennaio 1993 (legge Ronchey) all’articolo 4, comma 5, prevedeva che “il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun’altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l’uso dei suddetti beni che il concessionario deve versare prima dell’inizio dell’uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni”. Successivamente l’articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha previsto che “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Per i beni in consegna al Ministero il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento”. Durante gli eventi per i quali viene concesso in uso il bene culturale richiesto, le sedi museali sono vigilate dal personale della competente soprintendenza e presidiate da funzionari responsabili che garantiscono l’attività di tutela che l’amministrazione deve necessariamente espletare in occasione di manifestazioni culturali o di altri eventi autorizzati nei siti culturali. Si precisa che questi eventi non provocano mai la chiusura di spazi museali, in quanto vengono sempre effettuati a museo chiuso e non durante l’orario di apertura. Essi, dunque, non sottraggono niente al pubblico, mentre offrono opportunità di visita in orari alternativi e con modalità che, complessivamente, valorizzano e diffondono la conoscenza e l’apprezzamento dei musei anche fra un pubblico meno interessato. Quanto, poi, alla dimensione finanziaria, si rileva che gli eventi in questione non solo contribuiscono all’economia della città e del territorio, ma assicurano alle soprintendenze entrate provenienti dai canoni di concessione integrative delle risorse a loro disposizione utilizzabili per le loro finalità istituzionali. All’interno del quadro sopra delineato, si può, quindi, affermare che le iniziative in questione non si pongono in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione ma, al contrario, nel suo completo rispetto, poiché da un lato ampliano le occasioni di fruizione del patrimonio ad ulteriori fasce di utenti e dall’altro acquisiscono all’Amministrazione risorse finanziarie aggiuntive, da destinare alla tutela del patrimonio stesso. Non è forse superfluo ribadire, onde dissipare ogni possibile equivoco, che il fine della tutela, anche a fronte del quadro normativo sopra ricordato, di apertura a forme aggiuntive di fruizione del patrimonio, rimane assolutamente fondamentale che, rispetto ad esso, non sono consentite compromissioni. Per quanto riguarda, in particolare, la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze, oggetto dell’interrogazione in questione, si comunica che la stessa, secondo un condivisibile criterio di buona amministrazione, si è attivata per elaborare un pubblico tariffario il più possibile completo ed equo che, entro i termini prescritti dalla normativa, tenesse conto delle varie tipologie e delle loro molteplici combinazioni. Il lavoro di raccolta e di elaborazione dei dati messi a disposizione da una nutrita casistica aveva raggiunto, a fine giugno 2013 (epoca cui si fa riferimento nell’interrogazione) una fase intermedia, sufficientemente avanzata da permettere un confronto con i funzionari direttori e vice direttori di musei e luoghi monumentali, così da acquisire loro valutazioni e proposte. Da esse si è successivamente proceduto ad una fase ulteriore di preparazione di un lavoro complesso e meritevole di approfondite valutazioni. Il documento all’epoca reso noto al giornale “Il fatto quotidiano”, con l’indicazione delle tariffe citate nell’atto parlamentare in questione, era un documento istruttorio non ancora definitivo e le cifre in esso contenute non erano, dunque, definitive. Il tariffario (ed il relativo regolamento) per le concessioni in uso di spazi della Soprintendenza è stato successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del Polo museale della città di Firenze; è entrato in vigore il 1° ottobre 2014, ed è stato pubblicato sul sito ufficiale www.polomuseale.firenze.it/musei/concessioni.php , anche alla luce della normativa sulla trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Documentazione:
Di Maio 21 maggio 2015
(documento in formato pdf, peso 2675 Kb, data ultimo aggiornamento: 08 giugno 2015 )