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Risposta scritta all'interrogazione n. 4-01043 del dep. Luigi Di Maio. Marigliano (NA). Regi Lagni.
Testo del comunicato
Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo n. 4-01043, si comunica che le questioni trattate esulano, in gran parte, dalle competenze di questo Ministero. Sulla base degli elementi acquisiti, si comunica quanto segue. In relazione alla richiesta alla Regione Campania, da parte del Comune di Marigliano, finalizzata ad ottenere una dichiarazione di irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua tutelati, la competente soprintendenza territoriale non ha ricevuto alcuna determinazione formale da parte della Regione, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.L.vo 42/2004, per quanto di competenza. Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non tutto il sistema dei corsi d'acqua nel territorio nazionale è sottoposto per legge a tutela paesaggistica, ma la norma individua solo i corsi d'acqua "iscritti negli elenchi" previsti dal Testo Unico sulle acque dell' I I dicembre 1933, n. 1775. In particolare, per quanto riguarda il territorio del comune di Marigliano, i corsi d'acqua iscritti nell'elenco ufficiale delle acque pubbliche sono i seguenti: • Canale principale dei Regi Lagni e i suoi controfossi, Decreto Reale del 9.12.1909 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24.2.1910, dove i limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (da valle verso monte) definiscono il tratto compreso dallo sbocco alle bocchette di Nola; • Canale Frezza, Decreto Reale del 9.12.1909 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24.2.1910, dove i limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (da valle verso monte) definiscono il tratto compreso tra il Ponte delle Tavole e quello dei Cani. Sui citati beni, pertanto, sussiste a tutti gli effetti il vincolo paesaggistico che comporta, in caso di interventi da realizzarsi nell'ambito della fascia di rispetto dei 150 metri, l'attivazione delle procedure autorizzative previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, nel condividere le articolate e motivate considerazioni formulate dall’Onorevole interrogante in merito all’esigenza di non far decadere i vincoli di rispetto sull’importante opera storica, ambientale e paesaggistica rappresentata dai Regi Lagni, si conferma che gli stessi sono tuttora validi ai sensi del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si rappresenta, infine, che la Soprintendenza belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, ad oggi, non ha ricevuto alcuna notizia in merito a progetti della Regione Campania, finanziati dall'Unione Europea, finalizzati alla bonifica dei Regi Lagni, con la rivalorizzazione e riqualificazione dell'intero bacino idrografico.
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:21 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:29:21