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PARERE UFFICIO LEGISLATIVO MIBACT: soggetto competente ad autorizzare la rimozione di cippi commemorativi – richiesta di informazioni e chiarimenti
Testo del comunicato
Si riscontra la nota prot. 7472 del 20 luglio 2016 di codesto Segretariato, con la quale si chiede quale sia l’ufficio competente (tra commissione regionale per il patrimonio culturale e soprintendente) ad autorizzare la rimozione di un cippo commemorativo, ai sensi degli articoli 21 e 50 del codice di settore e dell’art. 39, comma 2, lett. d), del regolamento n. 171 del 2014.
In particolare, codesto Ufficio chiede se la rimozione di cippi/monumenti debba essere autorizzata ai sensi dell’art. 21 comma 1, lettera a), o ai sensi dell’art. 50, comma 2, del codice di settore, trattandosi, nel caso de quo, dello spostamento di qualche metro di un cippo commemorativo degli anni Venti, di proprietà comunale, non espressamente dichiarato di interesse culturale, avente caratteristiche (formali, compositive e materiche) pari ai monumenti individuati nell’art. 50, comma 2.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
L’art. 11, comma 1, del codice di settore, elenca alcune categorie di “cose”, che sottopone alle specifiche disposizioni di tutela contenute nel codice stesso colà espressamente richiamate. Si tratta in particolare, per quanto qui di interesse, delle cose elencate alla lettera a): “gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’art. 50, comma 1” e alla lettera i): “le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’art. 50, comma 2”. Tali disposizioni si riferiscono, come è noto, a beni che, pur non qualificandosi propriamente quali beni culturali, sono comunque oggetto di specifiche disposizioni, ferma restando la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di essere dichiarati di interesse culturale (o positivamente verificati, se pubblici) e quindi assoggettati alla normativa generale di tutela, come esplicitato dal comma 1-bis dell’art. 11. L’art. 50 del codice, richiamato dall’art. 11 in relazione ai beni di cui alle lettere a) e i), a sua volta prevede che spetta al soprintendente autorizzare gli interventi di distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli esposti o non alla pubblica vista nonché il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale.
L’art. 4, comma 1, lett. r), del decreto ministeriale rep. n. 44 del 23 gennaio 2016 attribuisce al soprintendente, coerentemente con le previsioni del codice, l’autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 50, commi 1 e 2, del codice.
Conclusivamente, la rimozione di cippi non dichiarati di interesse culturale potrà essere autorizzata dal soprintendente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del codice in tutti i casi in cui il manufatto, pur non vincolato, rivesta un interesse storico, non essendo a ciò ostativa la circostanza che la disciplina codicistica si riferisca specificatamente alle vestigia della Prima guerra mondiale.
Viceversa, in presenza di un vincolo di interesse culturale, troverà applicazione la generale disciplina di tutela, secondo quanto previsto dall’art. 21 del codice di settore in materia di interventi soggetti ad autorizzazione e dal regolamento n. 171 del 2014 in tema di riparto di competenze tra soprintendente e commissione regionale.
Al riguardo, per completare la disamina della questione, si rileva la non perfetta sovrapponibilità degli interventi previsti dall’art. 21, comma 1, lett. a) e b) del codice di settore (“Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3”) con le competenze attribuite alla commissione regionale dall’art. 39, comma 2, lett. d), del regolamento (“autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, (…) da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) (…), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il segretario regionale”).
Dalle disposizioni sopra richiamate discende, anche in considerazione del principio della competenza generale residuale del soprintendente di cui all’art. 4, comma 1, lett. z), del decreto ministeriale sopra citato, che non tutti gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 21 siano stati demandati alla commissione, in conformità alla tradizionale distinzione, sottesa alla legislazione di tutela, che sin dalla legge n. 1089 del 1939 riservava al Ministro le autorizzazioni per gli interventi di maggior rilievo, rimettendo al soprintendente gli interventi minori. In particolare, solo con la novella al codice del 2008 si è introdotta la distinzione tra “rimozione” e “spostamento di beni culturali mobili”, utilizzati dalla legislazione di tutela previgente come sinonimi, rientranti nel generale concetto di “ricollocazione” riferita sia ai beni mobili che immobili, inducendo ragionevolmente a ritenere che la rimozione di beni mobili sia confluita nello “spostamento” di cui alla lettera b).
In sintesi, nonostante il riferimento, nel regolamento, anche alla lettera b), principi di adeguatezza e di coerenza del sistema, oltre che la specificazione letterale degli interventi rimessi alla commissione (“demolizione e rimozione definitiva”), comportano che lo “spostamento di beni culturali mobili” sia rimasto in capo al soprintendente, fermo restando il potere di autorizzare direttamente, in caso di urgenza, anche gli altri interventi.
Roma, 20 Ottobre 2016
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Con. Paolo Carpentieri
(in allegato il documento PDF a firma del Capo Ufficio Legislativo)
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:27:53 / Ultimo aggiornamento 2020-10-27 22:27:53