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PARERE UFFICIO LEGISLATIVO MIBACT: Richiesta parere in merito all'interpretazione del D.M. 2 dicembre 2014 (Tax Credit Musica).
Testo del comunicato
Con la nota nr. 15143 del 15 ottobre 2015, che si riscontra, codesta Direzione generale ha trasmesso un quesito allo scrivente Ufficio Legislativo, teso ad ottenere un parere in relazione alle difficoltà rappresentate da taluni "grandi produttori" in merito alla loro impossibilità di presentare la richiesta documentazione SIAE (DRM 2 e DRM 4) prevista dall'allegato A al D.M. 2 dicembre 2014 che disciplina le modalità attuative del tax credit musicale, documentazione che, a norma dell'articolo 5, comma 4 del Decreto stesso, deve essere allegata all'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta, a pena di inammissibilità della stessa.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.M. citato, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le imprese di produzione ed organizzazione di spettacoli musicali.
Il modulo SIAE DRM 2, richiesto dall'art. 5 del DM 2 dicembre 2014, riguarda la richiesta di licenza per la riproduzione di opere del repertorio della SIAE su supporti fonografici destinati alla vendita al pubblico per l'uso privato, anche in abbinamento editoriale, alla distribuzione promozionale/omaggio per l'uso privato, alla distribuzione per l'uso in juke box. Il contratto di licenza si intende perfezionato solo a seguito della restituzione al Produttore da parte della SIAE del modello DRM4 (conferma di licenza), contenente le condizioni di tutela relative a ciascuna opera da riprodurre e dell'integrale pagamento da parte del Produttore stesso alla SIAE del compenso dovuto per diritti di autore.
Nel caso esposto da codesta Direzione Generale alcune imprese produttrici hanno manifestato la necessità di presentare diversa documentazione rispetto a quella prevista dalla normativa, in quanto detentrici di tipi di contratti afferenti ad utilizzo del totale repertorio tutelato e amministrato dalla SIAE con specifiche licenze SIAE, diversi dai moduli DRM2 e DRM4 previsti dall'allegato A.
Alla luce di quanto sopra, onde evitare che suddette imprese perdano il riconoscimento al credito d'imposta, precludendosi in tal modo la possibilità di investire in opere prime e seconde di nuovi talenti, scopo fondamentale dell'introduzione del decreto ministeriale sul Tax credit musicale, si esprime, sul punto, l'opinione che possa essere accolta la proposta di codesta Direzione Generale di sottoporre all'On. Ministro una modifica dell'allegato A, facendo rientrare altri tipi di modulistica non previsti fino ad oggi.
Nelle more della modifica al decreto ministeriale, suggerita da codesta Direzione generale, si potrebbe considerare la possibilità che possano essere ammesse al credito d'imposta anche le istanze presentate da soggetti che comunque siano in grado di allegare alle stesse un'idonea documentazione attestante il possesso della licenza per i brani musicali contenuti nell'opera, ancorché difforme rispetto a quella prevista dal citato Allegato A.
Si coglie altresì l'occasione per rammentare che possono beneficiare del credito d'imposta le imprese costituite prima del I ° gennaio 2012 nel cui oggetto sociale sia prevista come attività prevalente la produzione di fonogrammi o videogrammi musicali (art. 3, comma 2 del Decreto), mentre sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi (art. 3, comma 3 del Decreto).
Roma, 19/01/2016
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Con. Paolo Carpentieri
(in allegato il documento PDF a firma del Capo Ufficio Legislativo)
Documentazione:

(documento in formato pdf, peso 93 Kb, data ultimo aggiornamento: 30 marzo 2016 )