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PARERE UFFICIO LEGISLATIVO MIBACT: Procedimenti di rinnovo delle dichiarazioni di interesse culturale pregresse, emanate ai sensi delle leggi nn. 36 del 1909 e 1089 del 1939, del decreto legislativo n. 490 del 1999 e del d.P.R. n. 283 del 2000 per au...
Testo del comunicato
Si riscontra la nota di codesto Segretariato prot. 4896 del 16 luglio 2015, con la quale si chiedono chiarimenti circa la necessità di procedere al rinnovo della dichiarazione di interesse culturale, mediante la procedura di verifica prevista dall'art. 12 del codice di settore, per gli immobili di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 del codice, per i quali sussiste già un provvedimento adottato ai sensi delle previgenti leggi in materia, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'alienazione. Al riguardo, codesto Ufficio evidenzia che, se da un lato il comma 2, lettera a) dell'art 54 del codice richiede la conclusione del procedimento di verifica per poter autorizzare l'alienazione, dall'altro l'interpretazione analogica dell'art. 128, riferito ai beni privati, potrebbe far ritenere non necessaria la preventiva verifica in caso di provvedimento dichiarativo adottato con decreto ai sensi della legge n. 1089 del 1939, e leggi successive, regolarmente trascritto presso la competente Agenzia del territorio.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Come rilevato anche da codesto Segretariato, l'art. 128 del codice, riferito alle notifiche effettuate a norma della legislazione precedente, dispone che i beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, oggetto di notifiche non rinnovate e trascritte, adottate a norma delle leggi n. 364 del 1909 e n. 778 del 1922, siano sottoposti a nuovo procedimento di dichiarazione (nelle more del nuovo procedimento le vecchie notifiche restano comunque efficaci) mentre conservano efficacia le notifiche effettuate ai sensi delle leggi nn. 1089 e 2006 del 1939, del d.P.R. n. 1409 del 1963 e del d.lgs. n. 490 del 1999, delle quali si consente un limitato riesame al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni alle disposizioni di tutela. La norma non interferisce con il diverso regime dei beni pubblici di cui all'art. 10, comma 1, del codice che, come è noto, prima del codice era incentrato su un sistema di elenchi, di fatto mai attuato, poi sostituito dal codice stesso con il procedimento di verifica dell'interesse culturale.
Fino all'entrata in vigore del codice, pertanto, i beni pubblici, destinati a confluire negli elenchi, sono stati nella prassi ministeriale oggetto di mere declaratorie rese dalle Soprintendenze, prive dell'efficacia dichiarativa propria delle notifiche, riservate alla competenza degli Uffici centrali e solo talvolta oggetto di procedimento di notifica in analogia con i beni privati (con conseguente trascrizione del provvedimento nei pubblici registri, almeno a partire dalla legge n. 1089 del 1939).
Il codice ha definitivamente superato il regime degli elenchi, introducendo la procedimentalizzazione della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico mediante la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 e prevedendo la sottoposizione, in via provvisoria e cautelare, del patrimonio pubblico alla disciplina di tutela nelle more del perfezionamento della nuova procedura.
Il procedimento di verifica, ricalcando sostanzialmente il procedimento introdotto in via d'urgenza dall'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, risponde alla necessità di introdurre un meccanismo rapido di accertamento dell'interesse culturale dei beni pubblici, anche al fine della loro alienazione, garantendone al contempo la tutela. L'art. 12, comma 6, del codice, prevede infatti che, in caso di accertamento negativo, i beni siano liberamente alienabili; viceversa, in caso di accertamento positivo, l'alienazione dei beni - salvi i casi di inalienabilità assoluta - è subordinata a un atto di autorizzazione ministeriale, collegato a un progetto di valorizzazione.
Il codice precisa peraltro che la verifica positiva costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 e il relativo provvedimento viene parimenti trascritto nei relativi registri di pubblicità immobiliare, restando così il bene definitivamente sottoposto alle disposizioni di tutela. Reciprocamente, l'eventuale provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale del bene pubblico, effettuato a norma della legislazione previgente mediante il procedimento previsto per i beni privati e regolarmente trascritto, mantenuto efficace dall'art. 128, comma 2, del codice, equivale ad accertamento positivo dell'interesse culturale del bene, a cui il procedimento di verifica è preordinato e che costituisce presupposto della (successiva) autorizzazione ad alienare. Tale conclusione, coerente col principio di economia dei mezzi giuridici, risulta confermata anche dalla circostanza che, nel procedimento di verifica, l'accertamento positivo richiede un mero interesse "semplice" (ovvero non qualificato), che risulta certamente ricompreso nel pregnante interesse "particolarmente importante" richiesto per i beni appartenenti a soggetti privati, oggetto del precedente accertamento.
Conclusivamente, l'inalienabilità temporanea disposta dall'art. 54, comma 2, lett. a) del codice "fino alla conclusione del procedimento di verifica" va intesa quale necessità di acquisire, in via preventiva, l'accertamento della sussistenza o meno dell'interesse culturale del bene, con la conseguenza che, ove tale accertamento fosse già intervenuto, la preventiva verifica perde il carattere di necessarietà. Pertanto, se l'immobile pubblico risulta già dichiarato d'interesse culturale con atto formale, corrispondente al provvedimento attualmente previsto dall'art. 13 del codice, e non con mero atto di "declaratoria", non occorre procedere a una nuova verifica della sussistenza di tale interesse, risultando lo stesso già acclarato e addirittura di grado maggiore, potendo applicarsi de plano la procedura disciplinata dall'art. 55 del codice (salvo che il bene rientri in una delle categorie di beni inalienabili elencate dall'art. 54, comma 1).
Resta ovviamente salva la possibilità di avviare, anche in tempi successivi, ulteriori procedimenti di tutela ove emergessero profili di interesse culturale non conosciuti o valutati in precedenza.
Roma, 6 maggio 2016
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Con. Paolo Carpentieri
(in allegato il documento PDF a firma del Capo Ufficio Legislativo)
Documentazione:
Parere del 6 maggio 2016
(documento in formato pdf, peso 154 Kb, data ultimo aggiornamento: 19 maggio 2016 )
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:00 / Ultimo aggiornamento 2020-11-02 10:53:47