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PARERE UFFICIO LEGISLATIVO MIBACT: Marostica (Vicenza), dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico — decreto dirigenziale generale 22 febbraio 2012 — art. 146, comma 5, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Testo del comunicato
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con nota prot. 10576 del 27 giugno 2014, integrata con nota prot. 12648 del 30 luglio 2014, ha formulato specifico quesito in ordine agli effetti giuridici in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che deriverebbero dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione d'interesse pubblico in oggetto, all'esito della positiva verifica da parte del Ministero. A tal fine la suddetta Direzione ha precisato che la componente prescrittiva di cui alla dichiarazione di interesse pubblico de qua presenta un grado di dettaglio equivalente a quello attribuito alle specifiche prescrizioni d'uso di cui all'art. 143, comma 1, lett. b) del codice di settore.
Il quesito riveste portata generale a fronte della mutata natura (obbligatoria non vincolante, così detta "dequotazione") che assume il parere del Soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del codice, in correlazione all'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggisticamente tutelati e alla positiva verifica da parte del Ministero dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.
Intesa in senso ampio, la questione riguarda la possibilità, pur in presenza di un procedimento di copianificazione Stato-regione, diretto alla ricognizione e "vestizione" dei vincoli paesaggistici presenti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 143 del codice di settore, di operare la verifica di avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici non solo in forma organica e complessiva, una volta conclusa la predetta attività di copianificazione sull'intero territorio regionale o, qualora previsto, su ambiti omogenei, ma anche su un ambito territoriale più limitato (per es. di un solo comune), ciò che comporterebbe una sorta di applicazione "a macchia di leopardo" del regime semplificato previsto dall'art. 146, comma 5, circostanza evidenziata anche da codesta Direzione nella nota prot. 29876 del 27 novembre 2014.
Come è noto, dall'emanazione del codice di settore ad oggi gli istituti principali afferenti al sistema del paesaggio, e in particolare l'autorizzazione paesaggistica, sono stati oggetto di una serie di interventi di semplificazione normativa ed amministrativa, in virtù delle più generali esigenze di razionalizzazione ed efficientismo della pubblica amministrazione.
Tra le misure attuative delle istanze di semplificazione, che hanno a più riprese riguardato l'ambito del paesaggio, rientra il potenziamento del ruolo delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, volte a garantire la conservazione dei valori del paesaggio.
In primo luogo, il codice prevede che la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 contenga "la disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato" (art. 140, comma 2). Il codice precisa che la dichiarazione fa parte integrante del piano paesaggistico e non può essere da questo rimossa o modificata.
A ulteriore conferma dell'importanza del regime delle prescrizioni, l'art. 141-bis, introdotto dal decreto legislativo n. 63 del 2008, prevede che la Regione e il Ministero provvedano ad integrare le dichiarazioni già adottate con la specifica disciplina d'uso, che a sua volta entra a far parte del piano paesaggistico in regime di "immodificabilità" (benché la norma sia rimasta di fatto inattuata, avendo le amministrazioni depositarie rinviato alla fase della pianificazione congiunta l'attività di vestizione).
In secondo luogo, i piani paesaggistici, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e e), sono chiamati a "vestire" - mediante l'elaborazione di prescrizioni d'uso - i vincoli preesistenti, derivanti da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'art. 136 o imposti ope legis ai sensi dell'art. 142 del codice e oggetto di ricognizione e delimitazione all'interno del piano, oltre a poter individuare ex novo ulteriori beni paesaggistici elaborando le relative prescrizioni d'uso.
Le prescrizioni dovrebbero razionalizzare l'attività amministrativa di valutazione, contenendola entro i canoni della discrezionalità tecnica in relazione a parametri positivi, consentendo un sindacato giurisdizionale sulla gestione del vincolo più ampio e soddisfacente sulla correttezza dell'iter logico seguito dall'amministrazione, in conformità alle esigenze dei privati di rapportarsi a un operato amministrativo maggiormente prevedibile e dai tempi più certi.
In sintesi, il codice di settore attribuisce alle prescrizioni d'uso, atte a predeterminare le ipotesi di "compatibilità" degli interventi oggetto di autorizzazione, la capacità di limitare la discrezionalità amministrativa in ossequio alla semplificazione procedurale, ciò che comporta conseguentemente l'applicazione del regime "dequotato". In particolare, il codice fa riferimento all'approvazione delle prescrizioni d'uso predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-his e 143, comma 1, lett. b), c) e d). In tutte queste ipotesi, caratterizzate dalla medesima ratio, e in presenza della verifica positiva dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, si deve ritenere applicabile il regime "dequotato" dianzi descritto.
Tuttavia, lo scrivente Ufficio non può non rilevare come una vestizione parcellizzata dei vincoli, all'interno del territorio regionale, con conseguente applicazione del regime "dequotato" in presenza della verifica positiva dell'adeguamento dello strumento urbanistico in parte qua, potrebbe rivelarsi di difficile gestione e operativamente non opportuna, condividendo sul punto l'avviso di codesta Direzione, restando il piano paesaggistico congiunto, anche qualora suddiviso in ambiti omogenei, lo strumento preferibile di pianificazione coordinata e razionale del territorio regionale con riferimento agli immobili tutelati paesaggisticamente.
Si sottolinea inoltre che, proprio in considerazione del regime "dequotato" che ne consegue, le prescrizioni d'uso devono necessariamente disciplinare l'utilizzo del bene consentendo all'ente titolare del potere autorizzatorio, che potrà anche coincidere con il comune, il corretto esercizio di tale potere, garantendo la conservazione dei valori paesaggistici mediante l'adozione di un provvedimento a basso contenuto di discrezionalità per la presenza di appropriati parametri di raffronto che consentano di vagliare la logicità e la congruità del provvedimento.
Conclusivamente, si ritiene che al quesito debba darsi riscontro positivo, pur con le perplessità operative sopra evidenziate.
Roma, 11 marzo 2016
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Con. Paolo Carpentieri
(in allegato il documento PDF a firma del Capo Ufficio Legislativo)
Documentazione:
Parere del 11 marzo 2016
(documento in formato pdf, peso 135 Kb, data ultimo aggiornamento: 15 marzo 2016 )
Parere del 11 marzo 2016
(documento in formato pdf, peso 135 Kb, data ultimo aggiornamento: 15 marzo 2016 )
© 2021 MiC - Pubblicato il 2020-10-27 22:29:00 / Ultimo aggiornamento 2020-11-02 11:17:56